Art. 3.

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
      2. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale

 

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competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.

      3. L'amministrazione comunale deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendere come silenzio-assenso.